La circostanza aggravante per finalità di discriminazione o di odio etnico/razziale è disciplinata dall’art. 604 ter Codice Penale, che al primo comma stabilisce:
Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
E, al secondo comma:
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 604 ter C.p., si osserva:
- in diritto, i precedenti arresti, sul tema, della Corte di legittimità in cui si è ritenuta la sussistenza della ricordata aggravante non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente (così Cass., Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017 in cui si era usata l’espressione “nera puttana“; Cass., Sez. 5, n. 38591 del 23/09/2008 in cui si erano profferite le parole: “negro perditempo…“; Cass., Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009 in cui si era detto “cinghiale bastardo, sporco arabo“; Cass., Sez. 5, n. 49694 del 29/10/2009 per l’espressione “‘adesso gli dai una gomma negra come lei“; Cass., Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010 per le parole “sporco negro“; Cass., Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, per le espressioni “marocchino di merda” o “immigrati di merda“).
Corte di Cassazione Sez. V, n. 307/2021