Abuso dell’immagine altrui
La pubblicazione di foto personali di altra persona sul proprio profilo social integra un abuso dell’immagine altrui.
Nel caso di specie si domandava la cessazione della condotta con cui la convenuta abusava della immagine del ricorrente e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio profilo Facebook. Si è ritenuto che la condotta della convenuta integrasse un abuso dell’immagine altrui con la conseguente cancellazione dal profilo Facebook delle fotografie.
Infatti deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.
Nel caso di specie, il consenso del ricorrente risulta espressamente negato; o, comunque, ne risulta comunicata la cessazione.
La differenza tra negazione e cessazione non è rilevante ai fini che qui occupano poiché il consenso è invero suscettibile di revoca in qualsiasi momento: infatti, i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale e, pertanto, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti ex nunc. Salvi, beninteso, i casi in cui la pubblicazione è consentita comunque dalla legge.
Pertanto, nel caso di specie, la condotta della convenuta deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui.
In definitiva, deve essere ordinata la cessazione dell’abuso da parte della convenuta che sarà pertanto tenuta a cancellare dal proprio profilo Facebook ogni fotografia ritraente del ricorrente e dei figli.
Inoltre deve anche essere prevista una misura di coercizione indiretta dell’adempimento dell’obbligo, da disporsi a norma dell’art. 614-bis c.p.c..
In ragione della natura della causa, del rapporto anche pregresso tra le parti e della tenuità dell’illecito, può stimarsi congruo stabilire che la convenuta è tenuta a corrispondere la somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del presente provvedimento.
Tribunale Bari, prima sezione civile, ordinanza n. 5359/2017