Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Tale potestà del ritiro della patente di guida è riservata ex lege al Prefetto nell’ambito dell’ istituto della messa alla prova, che in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato, con conseguente radicamento in capo al Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell’imputato, del potere di disporre l’anzidetta sanzione, in esito al passaggio in giudicato della sentenza.
E invero la Suprema Corte ha chiarito da tempo che il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all’art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992.
Si è osservato al riguardo che sussiste sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (così, con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, nonché Sez. 4, n. 39107 dell’08/07/2016 e Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015).
Corte di Cassazione Sez. 4, n. 3717 del 30/01/2023