La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta, in materia di tutela dei beni culturali, la questione concernente la competenza ad emettere l’ordine di demolizione, una volta accertata la violazione penale.
Più dettagliatamente, la competenza ad emettere ordine di demolizione appartiene all’Autorità Giudiziaria, nella persona del pubblico Ministero o per converso, deve essere dichiarato competente il Ministero per i beni e le attività culturali.
Sulla base di tali premesse, occorre richiamare il D.Lgs. n. 42 del 2004, contenente in particolare la previsione di cui all’art. 169.
Il Decreto Legislativo citato individua una complessa disciplina in materia di conservazione dei beni culturali (in particolare, gli artt. 32, 33, 34), nell’ambito della quale viene riconosciuto un ruolo di primario rilievo al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Soprintendente competente per territorio, chiamati ad intervenire al riguardo in ragione del carattere particolarmente tecnico della materia e della necessità che simili interventi vengano svolti sotto il controllo degli organi a ciò deputati.
Orbene, ritiene la Suprema Corte di Legittimità che la medesima ratio debba coinvolgere anche l’ordine di demolizione, al fine di evitare che la doverosa rimozione degli effetti dell’illecito penale possa pregiudicare il patrimonio culturale, così arrecando allo stesso un ulteriore danno.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 8186 Anno 2016